Noi e i robot ovvero il diritto prossimo venturo

Noi e i robot ovvero il diritto prossimo venturo
28 Febbraio 2018: Noi e i robot ovvero il diritto prossimo venturo 28 Febbraio 2018

Quello dei robot è uno dei temi che maggiormente stimolano il nostro immaginario, ma, al tempo stesso, suscitano le nostre paure. Non era così tanti anni fa, quando ero bambino. Allora il robot era una macchina dotata di un automatismo che la faceva muovere da sola sotto il controllo dell’uomo che la impiegava. Oggi non è più così. Accanto a robot che sono ancora macchine “obbedienti” ai nostri comandi, ve ne sono altre dotate di un’intelligenza artificiale, capaci di migliorarsi sulla base dell’esperienza e di prendere decisioni autonome. Apprendere e volere senza controlli esterni implicano autonomia, autosufficienza e, dunque, un certo grado di soggettività. I “nuovi” robot non sono più congegni composti di ingranaggi e meccanismi, ma entità dotate di funzioni superiori fino a ieri appannaggio dei soli esseri umani. Perciò da un lato promettono al genere umano utilità davvero straordinarie, dall’altro evocano il timore ancestrale di una possibile ribellione al proprio inventore. Letteratura e cinema, com’è noto, hanno prosperato su queste nostre paure. Ma questi cambiamenti hanno fatto sì che pure il mondo giuridico iniziasse ad interessarsi ai robot. Da un lato è il terreno della responsabilità civile (tanto per cambiare) il primo in cui i giuristi sono, e saranno sempre più, chiamati a misurarsi, per stabilire chi debba risarcire i danni causati dai robot. Dall’altro la constatazione per cui, in molti casi, il robot da “strumento” dell’uomo quale era, diviene un “agente” in grado di prendere decisioni autonome e svolgere addirittura “attività negoziale” (scegliere contraenti, negoziare clausole e concludere contratti) pone problemi giuridici del tutto nuovi. Tant’è che pure il Parlamento europeo se n’è occupato, approvando il 16 marzo 2017 una risoluzione “recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica nelle cui premesse, fra l’altro, si legge che nell’Unione “tra il 2010 e il 2014 la crescita media delle vendite di robot era stabile al 17% annuo e che nel 2014 è aumentata al 29%”, che “le richieste di brevetto per le tecnologie robotiche sono triplicate nel corso dell'ultimo decennio” e che “è possibile che a lungo termine l’intelligenza artificiale superi la capacità intellettuale umana”. La lettura di questa risoluzione dischiude degli scenari per molti aspetti sorprendenti. Fra i tanti, quelli legati al quesito relativo all’adeguatezza delle “regole ordinarie in materia di responsabilità civile” con riguardo a quei robot che, per il loro grado di autonomia, “non possono essere considerati come meri strumenti in mano di altri attori”, al punto da indurre il Parlamento ad interrogarsi perfino “sulla loro natura alla luce delle categorie giuridiche esistenti” ovvero sull’”eventuale necessità di creare una nuova categoria”. Tant’è che, fra le varie soluzioni che la risoluzione sottopone alla Commissione europea, vi è quella di prevedere “uno status giuridico specifico per… i robot autonomi più sofisticati”, affinché possa essere considerati “persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causati” e possano rispondere delle loro “decisioni autonome”, venendo affiancate da un “fondo generale” o addirittura da un “fondo individuale per ogni categoria di robot” (e cioè da una sorta di peculium) destinato al risarcimento di eventuali danni o garantite da un’“assicurazione obbligatoria”. Ciò a differenza di quel che avviene “nell’attuale quadro giuridico”, nel cui ambito “i robot non possono essere considerati responsabili in proprio per atti o omissioni che causano danni a terzi” e la maggior difficoltà, a volte, è proprio quella di individuare il soggetto o i soggetti cui possano essere imputati quei danni (fra quelli che, a vario titolo, partecipano al processo di produzione ed alla prestazione dei servizi resi dai robot, quelli che li commercializzano, le imprese, i professionisti o i consumatori che li utilizzano. Ancora, la risoluzione osserva che in molti casi le norme attualmente vigenti risultano addirittura inapplicabili. Si pensi, ad esempio, all’inapplicabilità delle norme del Codice del consumo ai danni causati dai robot “dotati di capacità di adattamento e adempimento”, come tali non tutti prevedibili dal produttore allo stato delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento della produzione (art. 118, lettera b). Il “nuovo diritto” che gli umani dovranno escogitare nel tentativo di dominare il progresso che la loro intelligenza ha suscitato dovrà, dunque, dare una risposta a problematiche non solo completamente nuove, ma tali da prestarsi a variate soluzioni normative, fortemente condizionate da opzioni etiche ed interessi economici conflittuali. La portata di questa sfida, per i giuristi, è ben rappresentata dalle preoccupazioni espressa dal Parlamento europeo affinché sia garantito “che gli omini mantengano in qualsiasi momento il controllo sulle macchine intelligenti” e perché si tenga conto della “possibilità che nasca un attaccamento emotivo tra gli uomini e i robot”… Insomma, questioni che sino a ieri sembravano relegate ai film di fantascienza, oggi entrano in campo con urgenza nel mondo del diritto, mentre cominciano ad affacciarsi nella nostra vita quotidiana. Occorre esserne consapevoli, perché questo è il futuro che ci attende…

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